Diritto alla Cancellazione dei Dati personali
Il prossimo 25 maggio entrerà in vigore sul territorio di tutti gli Stati membri il Regolamento 16/679/UE in materia di protezione dei dati personali (GDPR, General Data Protection Regulation). Tra le novità più importanti si registra innanzitutto l’introduzione della figura del D.P.O. (Data Protection Officer), il quale avrà il compito di valutare e, al tempo stesso, verificare che i soggetti su cui graverà l’obbligo di nominarlo rispettino la normativa vigente in materia di trattamento e protezione delle informazioni personali, e l’abolizione del d. lgs. 2003/196 (Codice in materia di Protezione dei dati personali), che fino ad oggi ha costituito in materia l’unica fonte normativa applicabile a livello nazionale.
La maggiore portata innovativa del GDPR è però da ravvisare nell’introduzione del cosiddetto Diritto alla Cancellazione, regolamentato dall’art. 17 del Regolamento U.E.. L’importanza di tale norma rileva in quanto rappresenta il primo riconoscimento legislativo del diritto all’oblio: coniato a livello europeo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. (Google Spain SL e Google Inc. contro AEPD e Mario Costeja Gonzàles, C-131/12), il diritto ad essere dimenticati costituisce uno dei più recenti ed importanti strumenti di tutela posti a disposizione degli utenti su internet, in quanto riconosce all’interessato il diritto ad ottenere la rimozione di notizie ed altri dati risultanti sui motori di ricerca che non presentino più un interesse o rilevanza pubblica.
Prima di analizzare il testo normativo, occorre precisare che tale diritto non attribuisce al singolo utente un diritto indiscriminato alla cancellazione tout court dei dati o delle notizie che lo riguardano. Il right to be forgotten deve essere contemperato con altri diritti fondamentali -riconosciuti sia a livello europeo che a livello nazionale- quali il diritto di cronaca e il diritto della collettività ad essere informata sulle notizie aventi rilevanza pubblica. Il riconoscimento all’oblio dovrà quindi essere subordinato al raggiungimento di un giusto equilibrio con i diritti di pari rango, sì da evitare uno sbilanciamento illegittimo tra le diverse parti in gioco.
L’art. 17 GDPR: il Diritto alla Cancellazione
L’articolo 17 riconosce all’interessato il diritto ad ottenere senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei dati personali che lo riguardano nei seguenti casi:
- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- L’interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. a), o dell’art. 9, par. 2 lett. a), o se manca altro fondamento giuridico al trattamento;
- l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21, par. 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento per i motivi di cui all’art. 21, par. 2;
- i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- i dati personali devono essere cancellati in ottemperanza ad un obbligo legale previsto dal diritto dell’U.E. o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione ai sensi dell’art. 8, par. 1.
In presenza di una delle ipotesi di cui sopra, il Titolare del trattamento è obbligato alla cancellazione dei dati qualora li abbia resi pubblici; questi è altresì obbligato ad informare,
adottando le misure ragionevoli in funzione della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, gli altri Titolari che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione.
Come già anticipato, il diritto alla cancellazione deve scontrarsi con altri diritti aventi pari dignità; pertanto, in ossequio ai parametri di valutazione individuati dalla Corte di Giustizia U.E. (ex multis, attualità della notizia e interesse pubblico alla permanenza in rete delle informazioni personali) dovrà valutarsi la preponderanza degli interessi in gioco caso per caso.
In ogni caso, al fine di evitare un’eccessiva discrezionalità nella valutazione dei singoli casi il Legislatore europeo ha correttamente ritenuto di dover individuare a priori i criteri in base ai quali operare questo giudizio di bilanciamento.
Il paragrafo 3 dell’art. 17 precisa infatti che non può essere chiesta la rimozione ai sensi dei paragrafi precedenti qualora il trattamento dei dati sia necessario:
- per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto ex lege dall’U.E. o da uno Stato membro cui è soggetto il Titolare o altresì per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di pubblici poteri cui è tenuto il Titolare del trattamento;
- per superiori motivi di interesse pubblico nell’ambito della sanità pubblica ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. h)-i), e dell’art. 9, par. 3;
- a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica, ai fini statistici conformemente all’articolo 89, par. 1 (nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento);
- infine, per l’accertamento, l’esercizio e/o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Alla luce del testo normativo ivi descritto, appare evidente come il Legislatore europeo abbia voluto fornire le direttrici cui affidarsi nella valutazione del bilanciamento tra il diritto all’oblio del singolo e l’interesse pubblico a conoscere determinate informazioni.
Sarà poi compito della giurisprudenza nazionale ed europea individuare e cristallizzare gli indirizzi interpretativi da adottare nell’applicazione della disciplina prevista in materia di diritto alla cancellazione.
A prescindere dalle future interpretazioni, il diritto ad essere dimenticati incontra il limite dell’interesse pubblico alla notizia, purchè questa sia attuale e veritiera, non potendo le esigenze di un singolo utente prevalere su quelle della collettività.