Il Copyright su Internet
Le opere dell’ingegno rappresentano la forma più alta di manifestazione della creatività umana, la quale può rivelarsi sotto molteplici forme ed espressioni. A tutela dell’intelletto umano il Legislatore nazionale ha previsto un articolato sistema normativo, grazie al quale le opere intellettuali trovano riconoscimento e, soprattutto, protezione da possibili abusi. In questa sede comprenderemo i limiti entro i quali la Legge ammette l’utilizzo di opere coperte dal Copyright e le ragioni per cui chiedere a Google la rimozione di quei contenuti illecitamente presenti sul web.
Il Diritto d’autore: definizione e fonti normative
Il Diritto d’autore (o Copyright, secondo la definizione utilizzata per definire l’equivalente diritto nei Paesi di Common Law) riconosce all’autore di un’opera intellettuale il diritto esclusivo alla sua utilizzazione e, conseguentemente, al suo sfruttamento economico per un periodo di tempo determinato.
L’art. 2575 c.c. delimita l’oggetto del Diritto d’autore nelle “opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Questa definizione permette quindi di ricomprendere nel Copyright di un singolo autore tutte le possibili manifestazioni del suo intelletto che siano suscettibili di utilizzazione -anche economica- e realizzate nei diversi ambiti indicati dal Codice Civile; a differenza di quanto possa comunemente pensarsi, il diritto d’autore si estende anche agli elaborati aventi carattere scientifico o tecnico, non limitandosi esclusivamente ad un ambito artistico-letterario o a espressioni puramente figurative.
In seguito allo sviluppo ed alla diffusione delle nuove tecnologie (si pensi all’evoluzione della grafica o degli strumenti audiovisivi ora utilizzabili) la normativa civilistica ha dimostrato di non essere da sola sufficiente a regolare un settore tanto ampio -ed in continuo cambiamento- come quello delle opere intellettuali.
Con la L. n. 633 del 22 aprile 1941 (e successive modifiche) il Legislatore ha voluto dedicare al Copyright una specifica disciplina di settore, così da regolare uniformemente la normativa in materia.
A norma dell’art. 2, sono considerate opere dell’ingegno:
- le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, le opere e le composizioni musicali, le opere coreografiche e pantomimiche, le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; i disegni e le opere dell’architettura;
- le opere dell’arte cinematografica, le opere fotografiche; i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.
- Le banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo; le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Come si può ben vedere, le modifiche apportate negli anni alla Legge sul Copyright hanno introdotto nuovi strumenti di manifestazione dell’intelletto umano; si pensi ad esempio al riconoscimento dei programmi per elaboratore quali opere letterarie (L. 20 giugno 1978, n. 399) o alla qualificazione delle banche dati come creazione intellettuale.
L’evoluzione digitale ha portato alla creazione di nuovi strumenti e supporti alla creatività intellettuale, con la conseguenza che anche il Copyright ha dovuto raffrontarsi con la diffusione incontrollata delle informazioni sul web e, conseguentemente, con la protezione dei dati personali.
Il diritto d’autore e la protezione dei dati personali sul web
Le opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore possono a volte -ed in presenza di determinati elementi- coincidere con i dati personali tutelati a livello nazionale dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi della normativa sulla Privacy, per dato personale si intende l’informazione che identifichi o permetta comunque di identificare un determinato soggetto (il cosiddetto soggetto “interessato”). L’art. 4, I comma, lett. c), del Codice precisa che rientrano nel novero dei dati personali anche i cosiddetti dati identificativi, ovvero i dati “che permettono l’identificazione diretta dell’interessato”, quali ad esempio le immagini o le fotografie che ritraggono il volto di una determinata persona.
Sebbene già in via interpretativa tali opere intellettuali erano state inserite nella categoria dei dati identificativi protetti dal D.Lgs.196/2003, con due diverse decisioni del 2002 (del 15 maggio e del 19 febbraio del 2002) l’Autorità Garante per la protezione di detti dati ha voluto confermare il valore di dato personale delle immagini (in particolare fotografie e videoriprese), così ammettendo la diretta applicazione delle tutele e garanzie riconosciute dal Codice Privacy anche a queste opere d’ingegno.
Questa interpretazione ha permesso di estendere anche ai titolari di tali dati personali l’esercizio dei diritti e delle facoltà di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03: l’interessato, nelle ipotesi in cui ravvisi un utilizzo illegittimo dei suoi dati personali, può ad esempio chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco delle informazioni, comprese quelle “di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati”.
L’assoggettabilità di specifiche opere dell’ingegno alla normativa sulla Privacy non deve però far credere che il diritto d’autore possa equipararsi tout court al diritto alla riservatezza e, più in generale, alla protezione dei dati più intimi di un soggetto.
Il rapporto tra Diritto d’autore e Privacy: il caso Promusicae-Telefonica
Sul delicato rapporto sussistente tra il Diritto d’autore e la Privacy dei singoli interessati è intervenuta nel 2008 la Corte di Giustizia U.E. con una sentenza che è divenuta una pietra miliare nella giurisprudenza in materia (Corte di Giustizia europea, Grande sezione, sentenza nella causa n. 275/06; pubblicata il 29 gennaio 2008).
Un’associazione spagnola di produttori ed editori di registrazioni musicali/audiovisive (la Productores de Música de España; in seguito “Promusicae”) aveva chiesto al provider di accessi internet Telefonica de España SAU (“Telefonica”) la trasmissione dei dati personali di tutti gli utenti che risultavano aver violato la legge sul diritto d’autore attraverso la scambio illegale di files musicali e fonogrammi in rete, al fine di poter procedere contro di loro in sede giudiziaria ai fini del risarcimento danni.
A seguito del rifiuto di Telefonica per motivi di superiore tutela della privacy degli utenti su internet, in sede giurisdizionale l’Organo giudicante ha chiesto alla Corte di Giustizia europea di fornire la corretta interpretazione della normativa U.E. in materia di Copyright, ovvero per comprendere se il Diritto europeo permetta agli Stati membri di circoscrivere al solo ambito dei procedimenti penali -con conseguente esclusione di quelli civili- il dovere di conservare e di mettere a disposizione i dati personali degli utenti a carico degli operatori di rete e di accesso ai servizi di comunicazione.
Con la soluzione adottata nella sentenza in esame la Corte U.E. ha chiaramente riconosciuto alla protezione dei dati personali un ruolo dominante rispetto alle esigenze di tutela del diritto d’autore, affermando che non sussiste alcuna fonte di diritto europeo che imponga agli Stati membri di subordinare il rispetto della privacy e riservatezza dei singoli alle esigenze di tutela giurisdizionale (penale ma soprattutto civile).
Sulla scia di questa interpretazione, deve ritenersi che il diritto dell’autore alla conservazione delle proprie opere intellettuali (in qualsiasi forma esse si manifestino) sia limitato e assoggettato al maggior rispetto della riservatezza e della generale tutela dei dati personali del singolo interessato.