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Lotta alle Fake News

La diffusione dei sistemi di comunicazione digitale ha permesso la creazione di uno spazio di informazione in rete che sia di facile ed immediato accesso a tutti gli utenti.

La digitalizzazione dell’attività giornalistica rappresenta certamente un forte strumento attraverso il quale garantire alle masse una maggiore informazione e partecipazione alla vita sociale, economica e politica del mondo; tuttavia, l’accesso incondizionato al mondo dell’attività giornalistica può d’altro canto nuocere alla professionalità degli autori e, conseguentemente, alla veridicità delle notizie riportate sul web.

Negli ultimi tempi l’uso quotidiano di smartphone, tablet e devices informatici ha incrementato l’importanza delle notizie in rete e, soprattutto, lo sfruttamento economico delle stesse in danno delle testate cartacee (i cui profitti diminuiscono progressivamente).

Fake news:definizione

Il termine anglosassone “fake news” indica  letteralmente le notizie false che circolano massivamente e senza controllo alcuno su internet.

Secondo una definizione autorevole, questa locuzione deve essere usata per definire le fonti che “inventano del tutto le informazioni, disseminano contenuti ingannevoli, distorcono in maniera esagerata le notizie vere” (Melissa Zimdars, docente di comunicazione al Merrimack College, e promotrice del progetto di valutazione delle fonti di informazioni online OpenSources).

Tuttavia, negli ultimi tempi la portata semantica di questa locuzione si è ampliata, ricomprendendo fenomeni anche molto diversi tra loro. Si pensi alla accezione negativa conferitagli in ambito politico, dove il termine fake news si utilizza per screditare le notizie semplicemente scomode o poco lusinghiere e, indirettamente, per rendere inattendibile la fonte.

Al di fuori di queste eccezioni, le notizie false sono diventate uno strumento economico di grande rilevanza, in quanto permettono facili profitti a chi le crea e successivamente le diffonde. Attraverso lo sfruttamento economico dei banner pubblicitari presenti sui siti web è possibile trasformare in utili l’accesso di ogni singolo utente, sì da ottenere guadagni imponenti con un “click”.

In realtà l’importanza di tali fonti non si limita al mero aspetto economico, ma nella loro capacità di influenzare le opinioni degli utenti che ogni giorno ricercano notizie e informazioni di vario tipo su internet. Non essendo facile controllare l’attendibilità di ogni fonte giornalistica in rete, è necessario conoscere gli strumenti di tutela posti dal Legislatore in difesa delle fake news che presentino quindi carattere diffamatorio o che procurino allarmi sociali.

L’attuale quadro normativo

Le notizie false possono causare la diffusione incontrollata di contenuti aventi carattere diffamatorio in danno di esponenti politici, personalità di rilevanza pubblica o privati cittadini.

Al fine di proteggere la web reputation degli utenti ed evitare che il decoro e l’onore degli stessi siano lesi a causa di informazioni errate, si ritiene pacificamente che in tali casi possa trovare applicazione la disciplina prevista in materia di diffamazione a mezzo stampa di cui all’art. 595, III comma, c.p.

Secondo un orientamento ormai consolidato, non vi è dubbio che le condotte diffamatorie perpetrate attraverso la diffusione di fake news integrino quel qualsiasi altro mezzo di pubblicità richiesto dalla norma per l’applicazione della circostanza aggravante prevista dal terzo comma (e giustificata alla luce della maggiore diffusione delle informazioni diffamatorie della parte lesa; cfr. ex multis, Cass. Pen. sent. 44980/2012).

Una notizia mendace può però avere una portata ancora più catastrofale se portata alla conoscenza della collettività: si pensi alle ipotesi in cui delle informazioni false determinino un turbamento dell’ordine pubblico, ovvero minaccino la difesa nazionale. In queste ipotesi, le condotte di chi crea e diffonde tali news potranno integrare la fattispecie di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico prevista dall’art. 656 c.p., che punisce “Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico”.

A ben vedere però, l’attuale sistema normativo non sembra rispondere in modo soddisfacente alle reali esigenze di tutela derivanti dalla potenziale capacità lesiva delle fake news; ad oggi, non esiste nel nostro ordinamento una disposizione di legge che contrasti e punisca le cosiddette “bufale” online.

Le prospettive future

Pur garantendo il pieno rispetto della libertà della rete, a livello mondiale i soggetti interessati hanno cercato di contenere il fenomeno delle fake news attraverso l’individuazione di possibili strumenti di controllo e di contenimento, a dimostrazione della grande rilevanza che tali informazioni possono assumere nel panorama transnazionale.

Ad esempio, gli amministratori di Facebook hanno ideato un “filtro antibufale” per evitare che il social network diventi uno dei maggiori mezzi di diffusione di tali fonti; tale sistema verrà testato in Germania, dove il Governo tempo fa aveva annunciato l’apertura di un’inchiesta per comprendere la portata di una proliferazione senza precedenti di notizie false online.

A livello nazionale, si segnala la presentazione in Parlamento di un Disegno di legge denominato “Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica”, avente l’obiettivo di combattere la diffusione incontrollata sul web delle notizie false.

Il testo che dovrà essere posto al vaglio delle Camere prevede un sistema sanzionatorio complesso, composto da previsioni penali e multe.

Ad esempio, è prevista un’ammenda fino a cinquemila euro chi diffonde notizie false “esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi”; qualora le notizie rechino invero un “pubblico allarme o nucumento agli interessi pubblici”, oltre all’ammenda è altresì prevista la pena della reclusione, per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Qualunque sarà lo strumento utilizzato per contenere il fenomeno, la totale assenza di controllo nella diffusione di informazioni sulla rete rischia di perdere il fascino originario che caratterizzava il web nei decenni passati, ed acquistare invece una inamovibile connotazione negativa a causa del suo sfruttamento incontrollato e potenzialmente lesivo di un numero indeterminato di utenti.