Reclamo al Garante della Privacy
L’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003) riconosce all’interessato il diritto di chiedere ed ottenere “la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati”.
In quali ipotesi il trattamento dei dati è illegittimo?
Alla luce della vigente disciplina dettata dal Codice della Privacy, il trattamento dei dati personali deve rispondere a determinati requisiti imposti ex lege al fine di tutelare la riservatezza degli interessati; in particolare, a norma dell’art. 11 D.Lgs. 196/2003, i dati personali devono essere:
- utilizzati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e/o registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- corretti e, ove necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti o comunque trattati;
- conservati per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento dello scopo del trattamento.
Unitamente ai requisiti previsti dal Legislatore, nel tempo la Giurisprudenza (di merito e di legittimità) ne ha integrato il catalogo, inserendo o precisando i criteri per la determinazione del carattere illegittimo del trattamento dei dati. Tenuto conto dell’elenco di cui all’art. 11, il trattamento de quo deve considerarsi illegittimo qualora non rispetti i criteri in esso contenuti e nelle ipotesi in cui esso non sia supportato da ragioni di interesse pubblico che possano giustificare la costrizione dei diritti dei singoli interessati nel caso di specie.
In una nota pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha infatti ritenuto che qualora venga meno l’interesse pubblico della collettività a conoscere determinate informazioni o ad essere informata di specifici avvenimenti (perché non più attuali o pertinenti), il diritto alla riservatezza e reputazione del singolo soggetto deve prevalere ed essere conseguentemente tutelato (Cass. Civ., Sez. I, sent. 24/06/2016 n. 13161).
Alle medesime conclusioni era giunta in precedenza la Corte di Giustizia dell’U.E. nell’ormai storica “sentenza Google Spain”, dove i Giudici europei hanno per la prima volta riconosciuto il diritto dell’interessato ad essere dimenticato attraverso la rimozione dei dati personali diffusi sul web che violino i presupposti per il legittimo trattamento. Il Diritto all’oblio così definito ha radicalmente modificato le tecniche di utilizzo delle informazioni personali in rete, dovendo adesso i Titolari del trattamento tenere conto del necessario equilibrio tra l’interesse pubblico all’informazione (e alla cronaca) e il diritto alla privacy del privato cittadino.
Occorre però tener presente che la disciplina nazionale appena descritta, seppur integrata dagli interventi giurisprudenziali di cui sopra, subirà a breve una radicale modifica: dal prossimo 25 maggio infatti sarà direttamente applicabile -e vincolante- sul territorio di tutti gli Stati membri il nuovo Regolamento UE/679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR, General Data Protection Regulation), che sostituirà le normative di settore degli ordinamenti nazionali ove non siano compatibili con i principii in esso sanciti.
Come chiedere la rimozione dei dati personali: i diversi strumenti previsti a tutela dell’interessato
Quando il singolo individuo ritiene che Titolare del trattamento di un sito web abbia illegittimamente utilizzato i dati personali che lo riguardano, questi può quindi agire per esercitare i propri diritti e chiedere che trovi attuazione il regime di tutela speciale previsto in tali ipotesi; in particolare, qualora il trattamento sia stato effettuato sulla rete in assenza dei presupposti previsti dalla legge (compresi quelli individuati negli anni dalla Giurisprudenza nazionale ed europea) l’interessato avrà a disposizione diversi strumenti da utilizzare, congiuntamente o alternativamente tra loro, ovvero:
- ricorrere alle procedure di segnalazione già predisposte dai protocolli in materia di privacy del motore di ricerca (Google.it), attraverso le quali segnalare le URL contestate;
- rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento del sito internet contenente le informazioni in oggetto per chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la deindicizzazione della URL contestata;
Solo nell’ipotesi in cui l’interessato abbia esperito con esito negativo i primi due strumenti, questi potrà presentare un successivo reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, nei modi e nei termini previsti dal combinato disposto degli artt. 145 e seguenti del medesimo Codice; ove non venga dichiarato inammissibile per assenza dei presupposti richiesti dalla legge, al termine dell’attività istruttoria eventualmente svolta il Garante si pronuncerà con provvedimento.
Nel corso di questa procedura l’Autorità per la protezione dei dati personali dovrà per prima cosa valutare proprio la sussistenza dei requisiti essenziali richiesti, a pena di inammissibilità, per il reclamo; qualora il reclamo rispetti gli elementi richiesti dal Codice Privacy (in particolare dalla disciplina risultante ex artt. 145-148 D. Lgs. 196/2003), il Garante dovrà accertare la violazione delle norme di legge lamentata dal ricorrente, alla luce dei criteri prima indicati.
In caso di mancato accoglimento delle domande dell’interessato ricorrente, ai sensi dell’art. 152 D.Lgs. 196/2003 è comunque possibile proporre ricorso innanzi il Tribunale del luogo ove risiede il Titolare del trattamento responsabile.
Occorre precisare che il Garante della Privacy non è organo giudicante, pertanto non potranno essere ad esso indirizzate le eventuali richieste di risarcimento dei danni subiti a seguito dell’illegittimo trattamento dei dati personali; in tali ipotesi, le pretese risarcitorie dovranno essere fatte valere, separatamente, innanzi il Tribunale territorialmente competente a decidere sulla questione.